IL TRIBUNALE
   Riunito in camera di  consiglio nel procedimento penale n. 125/1997
 r.g. nei confronti di De Bellis Saverio, nato a Matera il  22  aprile
 1951,  contumace,  difeso  dall'avv.  Stefano  Bertini  del  Foro  di
 Firenze, imputato dei reati di atti di libidine violenti in danno  di
 Z.L., commessi in Firenze nell'estate del 1993, e di violenza carnale
 continuata  in  danno di C.W., commesso in Firenze sino al maggio del
 1995,  essendo  entrambe  le  persone  offese   minori   degli   anni
 quattordici;
   Rilevato  che il   p.m., nel corso della istruttoria dibattimentale
 ha  chiesto  di  integrare  il  contenuto  del   fascicolo   per   il
 dibattimento   mediante   produzione   dei   processi  verbali  delle
 informazioni rese da G.A. alla polizia giudiziaria il 2 maggio 1995 e
 da M.M. alla il p.g. il 22 settembre 1995, contenenti  manifestazione
 della volonta' di proporre querela da parte delle predette e di C.S.,
 nonche'  dei  processi verbali di ricezione di querele sporte da Z.L.
 l'8 maggio 1995 e C.W. il 3 maggio 1995;
   Rilevato che il difensore  si  e'  opposto  all'accoglimento  della
 richiesta  del  p.m.  e  che il tribunale ha acquisito in visione gli
 atti de quibus al fine di decidere sulla predetta richiesta;
   Considerato che l'art. 491, primo e secondo comma  c.p.p.,  prevede
 che  le  questioni  concernenti  il  contenuto  del  fascicolo per il
 dibattimento sono precluse, se non proposte subito dopo compiuto, per
 la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti;
     che pertanto, in relazione all'art.  431  c.p.p.,  sono  precluse
 anche le questioni inerenti all'inserimento nel fascicolo del giudice
 dell'atto  di querela, non distinguendo il citato art. 491 fra i vari
 atti che  debbono,  originariamente,  formare  il  fascicolo  per  il
 dibattimento;
     che  d'altra  parte  non e' consentito al giudice del dibattimeno
 surrogare d'ufficio l'inerzia delle parti in ordine al contenuto  del
 proprio  fascicolo, una volta superato il termine di preclusione, non
 essendovi norma analoga a quella di cui all'art.  507  c.p.p.  quanto
 agli atti inerenti alla procedibilita' della azione penale;
     che  la  consegueza  di  cio'  consisterebbe  nella emanazione di
 provvedimento di reiezione della richiesta del  p.m.  con  successiva
 declatoria dl improcedibilita' della azione penale;
     che  la disciplina che dovrebbe applicarsi, in quanto equiparante
 gli atti relativi alle  condizioni  di  procedibilita'  agli  atti  a
 contenuto probatorio, quali gli atti non ripetibili compiuti dal p.m.
 e dalla p.g., sembra a questo tribunale violare il disposto dell'art.
 3  della  Costituzione,  in  quanto  risultano sottoposti al medesimo
 regime atti aventi diversa valenza e funzione processuale;
     che, infatti, il legislatore ha voluto che il  giudice  iniziasse
 il dibattimento con ambito di cognizione limitato a tipologie di atti
 a  contenuto  irripetibile  ed  in  condizioni di massima asetticita'
 rispetto agli atti espletati durante le indagini preliminari,  e  che
 la  prova  si  formasse  nel contraddittorio delle parti nella vera e
 propria fase dibattimentale;
     che  pertanto  non  sembra  ragionevole  l'equiparazione  operata
 dall'art.    491/2,  in  relazione agli artt. 491/1 e 431 c.p.p., fra
 atti a contenuto probatorio - quali gli atti non ripetibili espletati
 dalla p.g. e dal p.m. - e atti non aventi un significato  probatorio,
 quali  gli  atti  relativi  alle condizioni di procedibilita', la cui
 lettura  deve  essere  disposta  soltanto  per  la   verifica   della
 sussistenza delle suddette condizioni;
     che la disciplina che dovrebbe applicarsi, mediante rigetto della
 richiesta  del p.m., sembra anche violare il precetto di cui all'art.
 112  della  Costituzione,  in  quanto  la  preclusione  ex  art.  491
 comporterebbe  l'emanazione  di  sentenza  dichiarante  che  l'azione
 penale non doveva essere  esercitata  per  difetto  di  querela,  pur
 essendo stata la stessa regolarmente proposta;