IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio nel procedimento penale n. 125/1997 r.g. nei confronti di De Bellis Saverio, nato a Matera il 22 aprile 1951, contumace, difeso dall'avv. Stefano Bertini del Foro di Firenze, imputato dei reati di atti di libidine violenti in danno di Z.L., commessi in Firenze nell'estate del 1993, e di violenza carnale continuata in danno di C.W., commesso in Firenze sino al maggio del 1995, essendo entrambe le persone offese minori degli anni quattordici; Rilevato che il p.m., nel corso della istruttoria dibattimentale ha chiesto di integrare il contenuto del fascicolo per il dibattimento mediante produzione dei processi verbali delle informazioni rese da G.A. alla polizia giudiziaria il 2 maggio 1995 e da M.M. alla il p.g. il 22 settembre 1995, contenenti manifestazione della volonta' di proporre querela da parte delle predette e di C.S., nonche' dei processi verbali di ricezione di querele sporte da Z.L. l'8 maggio 1995 e C.W. il 3 maggio 1995; Rilevato che il difensore si e' opposto all'accoglimento della richiesta del p.m. e che il tribunale ha acquisito in visione gli atti de quibus al fine di decidere sulla predetta richiesta; Considerato che l'art. 491, primo e secondo comma c.p.p., prevede che le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento sono precluse, se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti; che pertanto, in relazione all'art. 431 c.p.p., sono precluse anche le questioni inerenti all'inserimento nel fascicolo del giudice dell'atto di querela, non distinguendo il citato art. 491 fra i vari atti che debbono, originariamente, formare il fascicolo per il dibattimento; che d'altra parte non e' consentito al giudice del dibattimeno surrogare d'ufficio l'inerzia delle parti in ordine al contenuto del proprio fascicolo, una volta superato il termine di preclusione, non essendovi norma analoga a quella di cui all'art. 507 c.p.p. quanto agli atti inerenti alla procedibilita' della azione penale; che la consegueza di cio' consisterebbe nella emanazione di provvedimento di reiezione della richiesta del p.m. con successiva declatoria dl improcedibilita' della azione penale; che la disciplina che dovrebbe applicarsi, in quanto equiparante gli atti relativi alle condizioni di procedibilita' agli atti a contenuto probatorio, quali gli atti non ripetibili compiuti dal p.m. e dalla p.g., sembra a questo tribunale violare il disposto dell'art. 3 della Costituzione, in quanto risultano sottoposti al medesimo regime atti aventi diversa valenza e funzione processuale; che, infatti, il legislatore ha voluto che il giudice iniziasse il dibattimento con ambito di cognizione limitato a tipologie di atti a contenuto irripetibile ed in condizioni di massima asetticita' rispetto agli atti espletati durante le indagini preliminari, e che la prova si formasse nel contraddittorio delle parti nella vera e propria fase dibattimentale; che pertanto non sembra ragionevole l'equiparazione operata dall'art. 491/2, in relazione agli artt. 491/1 e 431 c.p.p., fra atti a contenuto probatorio - quali gli atti non ripetibili espletati dalla p.g. e dal p.m. - e atti non aventi un significato probatorio, quali gli atti relativi alle condizioni di procedibilita', la cui lettura deve essere disposta soltanto per la verifica della sussistenza delle suddette condizioni; che la disciplina che dovrebbe applicarsi, mediante rigetto della richiesta del p.m., sembra anche violare il precetto di cui all'art. 112 della Costituzione, in quanto la preclusione ex art. 491 comporterebbe l'emanazione di sentenza dichiarante che l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di querela, pur essendo stata la stessa regolarmente proposta;